G.CAROTENUTO,1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, SCONFITTA A TAVOLINO E PORTE CHIUSE FINO A FINE STAGIONE

GARA DEL 17/ 3/2018 G. CAROTENUTO – POLISPORTIVA DIL. LIONI
Il GST letto il referto arbitrale nel quale si riferiva che la gara non veniva disputata nonché il rapporto del
Commissario di campo; rilevato che in quest’ultimo veniva riferito che 4 persone riconducibili alla Società G.
Carotenuto stazionavano all’ingresso della struttura; rilevato che i giocatori nonché i dirigenti del Lioni
arrivavano a piedi e che la struttura si presentava con i cancelli chiusi; rilevato che i suddetti sostenitori
profferivano minacce rivolte ai tesserati del Lioni , invitandoli a perdere la gara da disputare di li’ a poco;
rilevato che tre di questi sostenitori colpivano con violenti schiaffi due calciatori del Lioni e con un pugno un
dirigente del Lioni che si qualificava tale, successivamente alle Forze dell’Ordine, quale Presidente della
Società Lioni; rilevato che sempre all’esterno della struttura nasceva un parapiglia, durato circa un minuto, con
i calciatori del Lioni che venivano spintonati e minacciati sempre dai suddetti sostenitori; rilevato che solo
l’intervento del Commissario di Campo consentiva ai perdetti di raggiungere l’interno della struttura sportiva,
nonostante l’impedimento da parte di una persona, qualificatasi quale Presidente della G. Carotenuto, che si
era posizionato davanti alla porta che conduce dall’area di parcheggio agli spogliatoi; rilevato che tale persona
profferiva ripetute minacce nei riguardi dei calciatori del Lioni; rilevato che solo l’intervento del Commissario di
campo consentiva che i tesserati del Lioni raggiungessero gli spogliatoi; rilevato che durante lo svolgersi dei
suddetti fatti non vi è stata una fattiva collaborazione dei Dirigenti o rappresentanti della G. Carotenuto che,
pur non alimentando tensioni, non si adoperavano per evitare il clima intimidatorio ovvero di interessarsi sulle
condizioni fisiche e psicologiche delle persone aggredite; rilevato che su richiesta del Commissario di Campo
e dei dirigenti del Lioni, i Carabinieri giungevano sull’impianto e che gli stessi raccoglievano le dichiarazioni da
parte dei calciatori e dei dirigenti del Lioni su quanto loro accaduto; rilevato che per i fatti accaduti veniva
consegnata al DDG ed ai Carabinieri, dai dirigenti del Lioni, una ricostruzione scritta dei fatti, con la quale si
indicavano che la rinunzia della Società Lioni a disputare la gara, era dovuta per le condizioni fisiche e
psicologiche dei calciatori del Lioni, aggrediti, nonché dei compagni di squadra che erano scossi per quanto
verificatosi; PQM si infligge ex art. 17 capo 1 CGS, la punizione sportiva, a danno della G. Carotenuto, della
perdita della gara con il risultato di 0/3; si commina l’ammenda di euro 1500,00 alla G. Carotenuto per il
comportamento dei propri sostenitori, per la mancata collaborazione prestata dai dirigenti della Società,
nonché per la mancata vigilanza da parte della Società; si infligge ex art. 18, lettera D e G, CGS alla G.
Carotenuto, un punto di penalizzazione in classifica, nonché l’obbligo di disputare tutte le prossime gare
casalinghe, fino al 30 giugno 2018, a porte chiuse