CHIEVO 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE LA PROCURA NE AVEVA CHIESTI 15

Tre punti di penalizzazione al Chievo per il caso delle plusvalenze fittizie. La squadra di Verona sconterà la sanzione in questo campionato, la stangata (il -15 chiesto dalla Procura Federale) non c’è stata.

Cesena salvo

La sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore federale, aggiungendo al -3 un’ammenda di 200mila euro. Il Tfn ha inoltre squalificato per 3 mesi il presidente della società Luca Campedelli e per un mese e 15 giorni i cosniglieri della società Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli. Nessun procedimento nei confronti del Cesena per intervenuta revoca dell’affiliazione, ma arrivano 1 mese e 15 giorni di inibizione per i consiglieri della società Guido Aldini e Samuele Mariotti.

Il comunicato del Chievo

«La società Chievo Calcio, a seguito della sentenza di primo grado resa nota oggi dal Tribunale federale nell’ambito del processo che la vede coinvolta per presunte plusvalenze fittizie, comunica la propria posizione attraverso il Legale difensore, l’Avvocato Marco De Luca: “Siamo stupiti e contrariati dall’esito della sentenza odierna. Siamo fermamente convinti, oggi più che mai, che la società abbia sempre agito con correttezza e trasparenza, e che le indagini della procura non siano state fatte correttamente. Riteniamo perciò che il Chievo non meriti questa ridotta penalizzazione, frutto peraltro, con tutta evidenza, della consapevolezza, da parte del Tribunale, della debolezza della tesi accusatoria. Ricorreremo quindi in appello, fiduciosi che la giustizia sportiva saprà alla fine riconoscere le nostre ragioni. In ogni caso, al di là di tutte le considerazioni di merito, resta il fatto che riteniamo il deferimento nei confronti del Chievo nullo per le ragioni già espresse ieri in udienza e segnatamente perché l’unico soggetto legittimato a firmare il relativo atto sarebbe stato il procuratore Giuseppe Pecoraro che invece non lo ha fatto né ha dedotto alcun impedimento come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva”»