IL GIUDICE SPORTIVO RIGETTA IL RICORSO DEL MARCIANISE CONTRO IL TARANTO

MARCIANISE – La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma adesso è arrivata anche l’ufficialità,  Il giudice sportivo ha omologato il 2-1 di Taranto-Marcianise, maturato sul campo. Ricordiamo che la nostra redazione aveva descritto in un pezzo i possibili motivi del reclamo ufficialmente respinto dei gialloverdi.

ECCO LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE con il quale si richiede che venga inflitta al SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, i calciatori ODIGWENOSA, JOHNSON DAVIDA NANA YEBO e MBIDA BINDZI EBILA JEAN, rispettivamente schierati con i nn. 4, 7 e 10 dalla TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per difetto di tesseramento e violazione degli artt. 40 quater e 40 quinques 21 delle N.O.I.F., che disciplinano il tesseramento dei calciatori stranieri per le società dilettantistiche;
– Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Taranto F.C. nelle quali si ribadisce la regolarità della posizione dei calciatori summenzionati;
– Lette le ulteriori motivazioni fatte pervenire nei termini previsti dall’art. 29 comma 8bis del CGS, dalla società Progreditur Marcianise
– letta la dichiarazione del 14 dicembre 2015 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che: ” il calciatore JOHNSON DAVIDA NANA YEBO è tesserato per la società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, dal 2 dicembre 2015; ” i calciatori ODIGWE NOSA e MBIDA BINDZI EBILA JEAN sono tesserati per la società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927, dal 4 dicembre 2015
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. Progreditur Marcianise.

Paolo Rusciano