CASO MILICEVIC: IL FRANCAVILLA VINCE IL RICORSO, SCONFITTA A TAVOLINO PER IL PICERNO

FRANCAVILLA-PICERNO (SUL CAMPO 1 A 1)

Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. FRANCAVILLA con il quale si richiede che venga inflitta alla ASD.P.AZ PICERNO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 1 e comma 5, lettera a) del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore di nazionalità croata Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, presente in distinta con il n. 9 ed effettivamente impiegato per l’intera durata della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per incompletezza e irregolarità degli atti di trasferimento presso la suddetta società;

– lette le memorie inviate dalla ASD.P.AZ PICERNO, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si afferma l’assoluta regolarità della posizione del calciatore Milicevic Ivan in occasione della gara in oggetto;

– letta la dichiarazione del 14 ottobre 2015 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “il calciatore Milicevic Ivan, nato il 11/02/1988, risulta essere tesserato per la società ASD.P.AZ PICERNO con decorrenza dall’ 8 ottobre u.s.” , quindi successivamente allo svolgimento della gara in epigrafe;

PQM

Delibera:

1) di accogliere il reclamo;

2) di infliggere alla ASD.P.AZ PICERNO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

3) di non addebitare la tassa di reclamo.