JUVENTUS-NAPOLI È SOLO LA FINE DEL PRIMO TEMPO di Guglielmo Stendardo

È del tutto prevedibile che sul caso Juventus-Napoli la sentenza del giudice sportivo rappresenti soltanto il punto di partenza di una vicenda giuridico-sportiva ancora lunga. Infatti è stata punita l’assenza del Napoli a Torino che, da regolamento della FIGC prevede la sconfitta per 3-0 e la penalizzazione di un punto in classifica. Il Napoli ha presentato una memoria difensiva allegando i messaggi delle Asl della città per dimostrare che vi era stato un legittimo impedimento ed è proprio questo il motivo che la difesa dei partenopei ha fatto e farà valere per ottenere il rinvio della gara senza alcuna penalizzazione. Il giudice non ha però riconosciuto l’impedimento del Napoli come legittimo, analizzando nei dettagli lo scambio di messaggi fra Napoli e Asl, iniziato il venerdì dopo la positività di Zielinsky. La Asl prende atto della positività di Zielinsky (e poi di Elmas) e spiega come la normativa preveda l’isolamento fiduciario di 14 giorni per i contatti stretti (quindi anche i compagni), ma specifica che il Napoli può applicare il protocollo della FIGC. Questo è un passaggio di fondamentale importanza, perché l’Asl suggerisce al Napoli la strada per giocare la partita ossia l’applicazione del famoso protocollo. Protocollo che è stato scritto dal comitato tecnico scientifico in collaborazione con la federazione e i club proprio per gestire situazioni di questo genere. Isolando i positivi, si crea la bolla in una struttura precedentemente indicata, si procede con tutti i test al resto del gruppo squadra e coloro i quali hanno il tampone negativo possono proseguire l’attività sportiva ed eventualmente disputare partite anche in trasferta. Il protocollo non è una legge dello Stato anche se è un atto del comitato tecnico scientifico (quindi del governo) e viene richiamato nel Dcpm del 7 agosto 2020 articolo 1 comma 6 lettera f e nella circolare del ministero della salute del 18 giugno 2020( 21463). Insomma, pur non essendo tecnicamente fonte di diritto e’ difficile disconoscerne l’ufficialità, in quanto è stato accettato da tutti i club della lega di Serie A e applicato più di una volta in questa stagione da Genova,Torino, Atalanta, Milan, Juventus, Inter e Parma. Ciò che invece emerge dalla sentenza del giudice e’ che il Napoli non avrebbe applicato il protocollo e non avrebbe creato la bolla in una struttura precedentemente indicata, ma avrebbe mandato i giocatori a casa in isolamento domiciliare, salvo poi richiamarli al centro sportivo di Castelvolturno il giorno, sabato 3 ottobre, dopo per sottoporli ai tamponi e svolgere l’allenamento (in teoria vietato, vista la mancata creazione della bolla). Tutto ciò succedeva mentre il Napoli continuava a dialogare con l’Asl.

 

 

 

Ecco infatti la sentenza che mette in risalto il dialogo tra ASL e Napoli :” in sintesi i sopra descritti atti delle Asl delineano un quadro che non appare affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito protocollo sanitario Figc (richiamato dalla stessa Asl1 di Napoli) e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato a Torino”. In nessun modo, per il giudice, infatti, la Asl1 vieta la trasferta, e soprattutto, il Napoli può utilizzare il protocollo per procedere alla trasferta. Però poi interviene l’Asl2 di Napoli domenica alle 14:13 che vieta la trasferta e in quel momento il giudice riconosce il legittimo impedimento, visto che viene esplicitamente scritto dai dirigenti sanitari che non sussistono le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza di contatti stretti per i quali viene ribadito l’obbligo di rispettare l’isolamento fiduciario domiciliare. In breve il giudice ritiene che il Napoli non abbia fatto tutto il possibile per andare a Torino, cosa che gli sarebbe stata possibile se avesse applicato il protocollo tra venerdì e sabato, come gli era stato indicato anche dalla stessa Asl. A riprova di questo, il giudice cita il fatto che lo speciale volo aereo charter previsto per il trasferimento era stato disdetto il giorno prima della comunicazione della domenica alle 14:13. Infatti scrive che: “I primi segnali giunti dalle autorità sanitarie apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione del protocollo e all’effettuazione della trasferta”. E quando arriva la comunicazione di divieto, il Napoli ha già reso impossibile la trasferta. Quindi, dice il giudice, quel divieto dell’Asl diventa in concreto irrilevante.” La sentenza di primo grado appare molto solida perché prende in dettagliata considerazione il dialogo tra il Napoli e la Asl e dimostra come questo poteva anche consentire la disputa della partita. Il Napoli però potrebbe sostenere che il divieto è arrivato e dunque se avesse effettuato la trasferta avrebbe agito contro la legge. La partita è appena iniziata, ci sarà un secondo tempo alla Corte federale d’ Appello e un terzo tempo davanti al Collegio di Garanzia del CONI. Dal punto di vista sportivo la non applicazione del protocollo potrebbe pesare sulla posizione del Napoli ma il TAR(ai tempi supplementari) potrebbe ribaltare tutto e dichiarare l’ illegittimità della sentenza sportiva facendo prevalere il legittimo impedimento per causa di forza maggiore. — Avv.Guglielmo Stendardo