JUVENTUS SONO USCITE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

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Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l’illecito, “vista la documentazione proveniente dai dirigenti” del club “con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”.

La Corte di appello federale della Figc ha ammesso la richiesta della Procura di revocazione, è spiegato nelle motivazioni, del processo plusvalenze per la Juventus, “di fronte ad un quadro dei fatti radicalmente diverso per l’impressionante mole di documenti giunti dalla Procura della Repubblica di Torino che ha evidenziato l’intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori”.

“Per quanto riguarda la sanzione – proseguono le motivazioni -, la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A”.

Nei fatti nuovi che hanno portato alla riapertura del processo sportivo per le plusvalenze “non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società”. E’ quanto emerge – appprende l’ANSA – dalle motivazioni della sentenza, che stanno per essere pubblicate, della Corte di appello federale che ha inflitto 15 punti di penalita’ alla Juve e prosciolto gli altri club. I giudici sportivi hanno infatti ritenuto che “nei fatti nuovi sopravvenuti non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere l’accusa e tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata una sistematica alterazione di più bilanci”.

Sono trentasei le pagine di motivazioni per la sentenza di penalizzazione di 15 punti alla Juve nel processo plusvalenza: la Figc ha pubblicato ora il dispositivo della Caf con le argomentazioni, che hanno portato alla revocazione del processo, alla condanna del club bianconero e al proscioglimento degli altri club coinvolti

 

 

 

Secondo la Corte d’Appello, ci sono dei nuovi fatti che hanno supportato la tesi della Procura a sostegno della riapertura del processo sulle plusvalenze. Insomma il -15 alla Juve è giustificato da nuovi elementi. Ecco quanto si legge nelle motivazioni pubblicate alle 14.30 di oggi: “È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatoria”. Si giunge quindi a una conclusione categorica: “I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili”. Ma perché la Corte d’Appello è andata oltre le richieste della procura federale, passando dal meno 9 al meno 15? “Tenuto allora conto dei precedenti – dicono le motivazioni – che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale”.

Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l’illecito, “vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture”.

Le considerazioni dei giudici sportivi sono perentorie: “Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo – come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale – è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata”.

“A PENNA”

—Si legge, inoltre: “Diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).

“ALTERAZIONE RISULTATI SPORTIVI”

—La corte ha poi accolto la tesi della Procura federale quando parlava di campionati falsati. Scrive infatti nelle motivazioni: “… Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19).

LIBRO NERO

—C’è poi un elenco delle circostanze più gravi secondo la Corte, in particolare il famoso “libro nero” di Fabio Paratici. “Costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale”.

LE ALTRE SQUADRE

—Quanto alle altre società assolte si dice che “il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna”. Ancora: “Venendo ora al merito del giudizio rescissorio, appare inevitabile tenere distinte le posizioni riguardanti la Juventus rispetto alle altre squadre. La ragione della necessaria distinzione di merito riposa, ed è considerazione sin troppo ovvia, nella circostanza che la Juventus e i relativi amministratori e dirigenti sono stati oggetto di diffuse e ripetute evidenze dimostrative prodotte dalla Procura federale. Evidenze che connotano un canone di comportamento sistematico e non isolato”.

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