PARTITA VINTA ALLA SALERNITANA,LA REGGIANA NON SI ERA PRESENTATA GRANATA AL SECONDO POSTO
La salernitana ha ottenuto i tre punti a tavolino, la Reggiana non si era presentata e ora è aa secondo posto in classifica.
LA MOTIVAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
In via principale, di acclarare e dichiarare, anche previo intervento, in fase istruttoria, della Procura Federale per gli accertamenti del caso, la sussistenza della forza maggiore i sensi dell’art.55 delle N.O.I.F. in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto, e, per l’effetto, rimettere gli atti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B per la rifissazione della partita; in estremo e denegato subordine, astenersi dal comminare alla Società ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica, in forza della disposizione di al par. 1.3 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 29 del 13 ottobre 2020”.
Il 10 novembre la Procura federale aveva inviato i propri atti al giudice sportivo che si è espresso così nelle motivazioni: “Atteso che, con riferimento alla sussistenza della forza maggiore, da considerarsi quale “impossibilità oggettiva della prestazione” per il cd. factum principis indipendente dalla volontà dell’obbligato, dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che l’ASL non ha mai e in alcun modo vietato alla Società Reggiana di effettuare la trasferta a Salerno. In particolare la Procura Federale, in ordine ad un eventuale divieto dell’ASL di affrontare la trasferta a Salerno, ha evidenziato che dall’esame della corrispondenza intercorsa tra la Soc. Reggiana e l’ASL – documentazione fornita dalla stessa Reggiana Calcio – non si rileva alcun divieto tassativo alla trasferta ordinato dall’AuslRe bensì, da parte di quest’ultima, una mera presa di conoscenza della situazione dello stato di salute del Gruppo Squadra e delle ventotto misure adottate dalla Reggiana con riferimento ai protocolli sanitari”; rilevando, peraltro, che “l’Ausl si limita, invero, a riferire che è necessario continuare a mantenere le misure di prevenzione in corso considerato l’incremento dei numeri dei casi già segnalato dalla Società”; atteso che, con riferimento alla domanda di non comminare alla ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica, occorre evidenziare: i) in primo luogo, che l’art.1.3, pur trattandosi di una mera norma organizzativa dell’attività agonistica demandata alla Lega B (in particolare alla disciplina del rinvio delle gare), stante l’assoluta peculiarità della situazione emergenziale Covid 19, in via del tutto eccezionale può considerarsi derogatorio rispetto all’art. 53, comma 2, delle NOIF, come da decisione assunta dal Consiglio Federale il 9 novembre 2020; ii) in secondo luogo, che dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che “la Società A.C. Reggiana 1919, alla data del 31 ottobre 2020 aveva 28 () calciatori ai quali era stato assegnato il numero di maglia: di questi 28 (ventotto), ben 18 (diciotto) erano positivi al Covid-19, pertanto solo 10 (dieci) calciatori (di cui 1 portiere) potevano essere schierati, non raggiungendo, quindi il numero di 13 (tredici) calciatori”.
LA NUOVA CLASSIFICA