SENTENZA JUVENTUS CALMOROSA AMMISSIONE DEL GIUDICE TORSELLO PRESIDENTE DELLA CORTE FEDERALE:” LA TEMPESTIVITA’ NON CI DA LA CERTEZZA ASSOLUTA”

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CFA, PARLA IL GIUDICE TORSELLO: ‘PLUSVALENZE JUVE? TEMPESTIVITÀ E NON CERTEZZA ASSOLUTA. SULLA LEALTÀ SPORTIVA…

l giudice Mario Luigi Torsello, tra coloro che in Corte d’appello federale hanno giudicato la Juventus sul caso plusvalenze, ha parlato durante un’iniziativa presso l’università del Salento.

SENTENZA – “Dico innanzitutto che non voglio parlare nello specifico del caso delle plusvalenze. Un giudice parla con le sentenze e non le commenta, parleremo a livello generale”.

LEGGI NEGOZIALI – “Bisogna prendere atto della natura negoziale delle norme che disciplinano la giustizia sportiva (caratteri privatistici e contrattuali, non autoritativi) che è un effetto dell’accettazione dei regolamenti federali come atto spontaneo di adesione alla comunità sportiva. L’interessato accetta la soggezione agli organi interni di giustizia”.

VINCOLO DI GIUSTIZIA – “Accanto a questo vi è il vincolo di giustizia, che fonda l’autonomia dell’ordinamento sportivo sia per la competenza del giudice che per garantire la rapidità delle controversie. Tale vincolo non è contrario alla Costituzione perché consente alle parti di scegliere altri soggetti come arbitri per le controversie. Bisogna distinguere la rilevanza interna da quella esterna, competenze giurisdizionali statali e interne sportive”.

AUTONOMIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA – “La Corte Costituzionale ha affermato la natura originaria e autonoma dell’ordinamento sportivo ed è espressivo dei privati e dei corpi sociali che perseguono scopi sociali. L’autonomia sarebbe quindi fondata sul principio di sussidiarietà evocata dalla costituzione. La sussidiarietà può abilitare i privati ad essere fonte del diritto”.

TEMPESTIVITÀ – “Il codice di giustizia sportiva si adegua ai principi processuali generali, ma non come automatica trasposizione di questi istituti altrimenti perderebbe di peculiarità, come tempestività e speditezza coessenziali alla giustizia sportiva in quanto i processi devono essere veloci e immediati (certezza ai campionati, mercati atleti, agli appassionati)”.

TEMPI RISPETTATI – “Principio della perentorietà: il termine perentorio dell’azione disciplinare e della decisione. In tema Juventus il giudizio è concluso in 60 giorni e la pubblicazione della decisione in 10 giorni”.

CERTEZZA ASSOLUTA E LEALTA’ – “La tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori”.

PRINCIPI CARDINE – “I nostri principi sono lealtà, probità e correttezza: al giudice va il potere di individuazione e punizione dei fatti in essere. I giudici sportivi possono riempire di contenuti questa clausola in bianco configurando come violazione del principio di lealtà e correttezza una condotta che non risulta autonomamente come fattispecie di illecito disciplinare. Questo istituto si spiega in chiave privatistica in virtù della volontà contrattuale degli associati”.

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