SERIE D: ACCOLTO IL RICORSO DELLO SCORDIA, VITTORIA A TAVOLINO CONTRO LA LEONFORTESE

Leonfortese-Scordia
2-1 gara della prima giornata è diventata 0-3 per effetto dell’accoglimento del reclamo presentato dallo Scordia. Lo Scordia sale al primo posto in classifica, grazie all’accoglimento del reclamo presentato dalla società rossazzurra per posizione irregolare di un giocatore della Leonfortese, Filippo Speciale, nella prima partita di campionato giocata a Leonforte il 6 settembre e vinta 2-1 dai biancoverdi. Risultato dunque mutato in 0-3 in favore della squadra allenata da Natale Serafino. In classifica lo Scordia sale a quota 7, guidando così il girone I di Serie D insieme a Palmese, Cavese, Vibonese, Due Torri e Marsala, che tra l’altro sarà il prossimo avversario degli scordiensi. Un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente e per gli sforzi del presidente Rosario Gallo che si sta prodigando per riportare i tifosi rossazzurri al Binanti.
LEONFORTESE – CITTA DI SCORDIA
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA DI SCORDIA ( reclamo ritualmente e
tempestivamente notificato alla società Leonfortese con raccomandata A.R. nº 12527578034-6 inviata l’8/09/2015) con il quale si
deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Speciale Filippo tesserato per la A.P.D. LEONFORTESE.
– rilevato che il calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per la società Castelbuonese, ha preso parte, in data 16 aprile 2015,
alla gara Castelbuonese-Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato Juniores2014/2015, organizzato dal
Comitato Regionale Sicilia ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per “recidiva in
ammonizione II infrazione”, di cui al C.U. n.501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia.
– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia
Sportiva il calciatore Speciale Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.P.D. LEONFORTESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.