STANGATA DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO I FATTI DI PORTICI-EBOLITANA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 1/ 2/2017 PORTICI 1906 – EBOLITANA 1925 S.R.L.
Il GST letti gli atti ufficiali di gara, rileva che dagli stessi inconfutabilmente emerge che la
tifoseria della società Portici 1906, all’inizio della gara accendeva fumogeni sugli spalti
lanciandone nel secondo tempo uno a bordo campo e che la medesima tifoseria nel corso della
gara faceva esplodere diversi petardi anche di forte
intensità di cui uno anche lanciato all’interno del terreno di gioco senza esplosione, allontanato
in un secondo
momento dagli addetti; rileva, altresì, che sostenitori della società Ebolitana 1925 SRL, ancor
prima dell’inizio
della gara e nel corso della stessa facevano esplodere diversi petardi ed accendevano svariati
fumogeni e che
la medesima tifoseria molestava a più riprese la panchina della società avversaria con mazze
infilate nei fori
della recinzione posta alle spalle della stessa, cercando di colpire i calciatori del Portici
costringendoli a stare in piedi e disturbando altresì l’operato del quarto uomo; rileva che sempre
gli stessi tifosi della società Ebolitana 1925 Srl, nel corso del secondo tempo, danneggiavano un
lucchetto del cancello posto a separazione tra gli spalti ed il terreno di gioco e che a fine gara
lanciavano all’interno del rettangolo sediolini divelti dalle tribune, pietre, bandiere, aste ed oggetti
di vario genere; rileva, altresì, che durante la premiazione sostenitori della società Ebolitana
1925 Srl ingaggiavano una fitta sassaiola contro le forze dell’ordine presenti e causavano ingenti
danni alla struttura sportiva, ivi compresa la rottura del vetro dall’esterno della finestra dello
spogliatoio riservato alla società Portici 1906; considerato che tali comportamenti, non in linea
con i valori posti alla base delle competizioni agonistiche ed in particolar modo con la
manifestazione specifica (finale di un torneo nel quale vanno esaltate le capacità agonistiche ed
i valori etici di lealtà correttezza e sportività perché possano rappresentare esempi emulativi
affinché i giovani possano sempre di più avvicinarsi al mondo dello sport con questi sentimenti).
PQM si infligge alla società Portici 1906 l’ammenda di euro 500,00 per i fatti di cui sopra; alla
società Ebolitana l’ammenda di euro 1.250,00 per i fatti sopra descritti, per la gravità dei
comportamenti tenuti dai propri sostenitori si infliggono due turni di gara a porte chiuse, nelle
prossime partite casalinghe con effetto immediato. Si fa obbligo alla società Ebolitana 1925 SRL
di risarcire i danni causati alla struttura sportiva nella misura che sarà quantificata a cura del
CRC. Il GST si riserva di adottare ulteriori provvedimenti qualora dovessero pervenire eventuali
relazioni da parte
degli organi di Polizia ordinaria
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 1.250,00 EBOLITANA 1925 S.R.L.
(più obbligo di disputa di due gare interne a porte chiuse, con effetto immediato, ed obbligo
risarcimento danni alla struttura sportiva)
vedi delibera
Euro 500,00 PORTICI 1906
vedi delibera
LE SQUALIFICHE:
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCOGNAMIGLIO GIORGIO (EBOLITANA 1925 S.R.L.)
a gioco fermo e lontano dallo stesso, afferrava per il collo un avversario
DI PIETRO ANDREA (PORTICI 1906)
reagiva ad un’aggressione a gioco lontano tentando di colpire senza riuscirvi un avversario con
una testata
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (IV INFR)
LANDOLFI GIANMARCO (EBOLITANA 1925 S.R.L.) VISCIANO IVAN (EBOLITANA 1925
S.R.L.)
RULLO LUDOVICO (PORTICI 1906)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)
MARZULLO FLAVIO (EBOLITANA 1925 S.R.L.) PANICO ALESSIO (EBOLITANA 1925 S.R.L.)
PECORA LUCA (EBOLITANA 1925 S.R.L.) BOTTA VINCENZO (PORTICI 1906)
RUSCIO GIOVANNI (PORTICI 1906)