STANGATA SUL SAN SEVERO, VITO FALCONIERI SQUALIFICATO PER 4 ANNI!

Una vera e propria stangata colpisce il San Severo, squadra militante in Serie D girone H in lotta per la salvezza. Il loro attaccante più prolifico, Vito Falconieri è è stato squalificato per 4 anni, ai quali si aggiunge un’ammenda di 70.000 euro, sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in merito all’inchiesta Dirty Soccer 3. Il giocatore sarebbe quindi responsabile di più combine risalenti al campionato 2014/15 con le maglie di Ascoli e Gubbio. Le gare poste sotto l’osservazione della procura sono: Gubbio-Santarcangelo del 19 aprile 2015, e Santarcangelo-Ascoli del 25 aprile 2015. Ecco riportate tutte le informazioni ufficiali nel dettaglio: Francesco Nettuno

GARA GUBBIO – Santarcangelo del 19/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B

Il contenuto delle intercettazioni acquisite, analiticamente indicate nel deferimento, sono valutabili quali presupposti di colpevolezza finalizzati al rinvenimento del concorso votato alla organizzazione e attuazione della contestata combine, se bene con alcune riserve di cui si dirà oltre. Nelle trascritte conversazioni si rinviene la prova dell’incontro avvenuto il 17.4.2015 presso un parcheggio antistante una sala bingo, tra Carluccio e Solazzo (da un lato) e il calciatore Falconieri (dall’altro). Detto incontro costituisce il momento clou della combine poiché l’oggetto della interlocuzione è unicamente finalizzato alla proposta di alterazione del risultato della gara (con un pareggio) e all’adesione al piano del Falconieri che peraltro conferma la partecipazione al consesso sia nell’interrogatorio reso all’A.G. di Catanzaro, e sia nell’audizione dinanzi alla Procura Federale. A tal riguardo preme puntualizzare che la versione scriminante fornita dal deferito Falconieri risulta inattendibile: da un lato non appare credibile che a due giorni dalla gara egli avesse accettato di incontrare “d’urgenza” soggetti sconosciuti, uno dei quali millantava – a suo dire – un comune trascorso calcistico, al mero fine di intrattenere una conversazione ovvero reperire i biglietti per la gara medesima; dall’altro tale prospettazione non supera il chiaro contenuto dei commenti all’incontro intercettati tra Carluccio e P.R., nonchè l’ulteriore attività posta in essere al fine di organizzare un ulteriore incontro per il giorno successivo, a scommesse in atto. La difesa è quindi da giudicare scollegata dal contesto probatorio a maggior ragione ove si consideri che il Carluccio e P.R. non nutrivano alcuna ragione di mentirsi reciprocamente, al telefono, su una vicenda così delicata. Persino la tranquillità mostrata da tutti gli interlocutori sullo scontato esito alterato della partita, elude ogni plausibile dubbio in ordine alla programmazione del risultato finale in un pareggio. Infine, le conversazioni tra il Ciardi, dalle quali si rileva una ulteriore certezza della combine e il coinvolgimento del calciatore Falconieri con la precisa indicazione di una ingente somma di denaro, si pongono quale corollario dell’impianto accusatorio al punto da ritenere sussistenti non soltanto gli atti diretti ad alterare la gara, ma anche la violazione del divieto di agevolare le scommesse altrui (principio questo contestato ex art. 6 co. 1 CGS, appunto a Ciardi e Di Lauro). Ulteriori prove ascrivibili all’assunto accusatorio risiedono nei contatti intercorsi tra Ciardi Daniele e Di Nicola Ercole; tra Carluccio Massimiliano con un terzo; che confermano definitivamente come l’aggiustamento della gara fosse ormai a conoscenza di tutti gli interlocutori, compreso Ulizio Mauro il cui coinvolgimento telefonico è palmare. Per tale ragione si conviene con la incolpazione resa dalla Procura Federale in merito alla contestazione a Ciardi Daniele, Di Lauro Fabio, Di Nicola Ercole e Ulizio Mauro per omessa denuncia dell’illecito, di comune conoscenza, ex art. 7 co. 7 CGS. Venendo al commento delle singole posizioni non soggette a sanzione, il Tribunale osserva quanto segue. Non sussiste prova di responsabilità in capo al deferito Nardi Michele, il cui nominativo appare unicamente in una intercettazione tra Carluccio e P.R. dal contenuto alquanto equivoco (cfr. telefonata 19.4.2015, ore 16.00): neppure i due interlocutori che fino ad allora avevano parlato solo di “difensori”, sono infatti certi che il calciatore “reclutato” per la combine fosse l’odierno deferito che, nella realtà, non rivestiva il ruolo di “difensore centrale”, essendo invero il portiere del Santarcangelo. Si impone dunque il proscioglimento. Per Solazzo Marcello, nonostante il pacifico coinvolgimento nei fatti, va rilevato che lo stesso è deferito quale “calciatore svincolato”, come tale non soggetto alla giurisdizione di questo Tribunale. In assenza di prova del compimento di una effettiva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, viene quindi emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione. La posizione di Carluccio Massimiliano è stata oggetto di stralcio, per cui non giudicabile in questa sede. Le valutazioni rese dalla Procura Federale in argomento di responsabilità oggettiva non appaiono coerenti con le emergenze processuali, in quanto incompatibili con gli effettivi ruoli svolti dai deferiti all’interno della Società di appartenenza. Il tema impone una stringente analisi comportamentale dei tesserati, in raffronto con il sodalizio di ciascuno ai fini della comminatoria della sanzione. La effettiva responsabilità di Falconieri Vito (calciatore tesserato) e di Ciardi Daniele (soggetto rilevante ex art. 1bis, comma 5, CGS), coinvolge oggettivamente il Santarcangelo Calcio Srl. Di Nicola Ercole, all’epoca dei fatti, non svolgeva più concretamente il ruolo di responsabile dell’area tecnica dell’Aquila Calcio avendo rassegnato le dimissioni il 21.2.2015. Alla luce dei consolidati orientamenti della giustizia sportiva, secondo i quali le Società non rispondono per gli illeciti commessi dopo le dimissioni dei propri tesserati, L’Aquila Calcio 1927 Srl va dunque prosciolta. Per l’Aurora Pro Patria non si rinvengono in atti, né risultano indicati nel deferimento, elementi di fatto idonei a fondare la sussistenza in capo a Ulizio (e neppure a Carluccio, la cui posizione è stata stralciata) del legame “di fatto” nella misura in cui enunciata dalla Procura Federale nelle rispettive incolpazioni: “socio occulto e dirigente di fatto”, il primo; “socio occulto e direttore di fatto” il secondo. Consegue il proscioglimento del sodalizio. Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue: Falconieri Vito è giudicato responsabile dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme (art. 7 co. 1, 2 e 5 CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7 co. 6 CGS); Ulizio Mauro, Ciardi Daniele, Di Lauro Fabio e Di Nicola Ercole sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme ex art. 7 co. 7; Ciardi Daniele e Di Lauro Fabio anche ex art. 6 co. 1 CGS; Nardi Michele viene prosciolto; la posizione di Carluccio Massimiliano è oggetto di stralcio; per la posizione di Solazzo Marcello viene emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione di questo Tribunale; Santarcangelo Calcio Srl è giudicata responsabile oggettivamente dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme; L’Aquila Calcio 1927 Srl e Aurora Pro Patria 1919 Srl sono prosciolte. Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

GARA SANTARCANGELO – ASCOLI del 25/4/2015 – s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B

Il contenuto delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini dell’Autorità Giudiziaria e trasmesse unitamente al deferimento della Procura Federale, consentono di ritenere che tutti i soggetti indicati nella incolpazione per illecito elevata in relazione alla gara in esame, abbiano partecipato all’organizzazione e alla realizzazione della contestata combine, riuscendo nell’intento. Cosicché deve ritenersi sussistente tanto la violazione di cui all’art. 7 co. 1 e 2 CGS, quanto l’aggravante ex art. 7 co. 6 CGS per il conseguimento del risultato e per la pluralità di illeciti, ma in capo ai soli deferiti Ulizio Mauro, Di Lauro Fabio e Falconieri Vito (quest’ultimo senza la previsione dell’aggravante, poiché non contestata). Infatti, nella odierna sede, la posizione di Carluccio Massimiliano (oggetto di stralcio) va commentata in via incidentale e per meri per scopi probatori non essendo conferente ai fini del giudizio; mentre per Solazzo Marcello, nonostante il pacifico coinvolgimento nei fatti, il suo status di “calciatore svincolato” elude la giurisdizione di questo Tribunale in assenza della prova concreta concernente il compimento di una effettiva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS, peraltro neppure richiamata in deferimento. Nei confronti del medesimo viene quindi emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione. Nel generale contesto vanno inserite anche le posizioni colpevoli di Ciardi Daniele e Di Nicola Ercole per omessa denuncia della combine e per aver effettuato scommesse sulla medesima partita, ai sensi degli art.li 7 co. 7, e 6 co. 1 CGS. Con riguardo alle proiezioni personali soggettive (integralmente intese), il Tribunale osserva quanto segue. Per Ulizio Mauro vale la pena di richiamare a conforto dell’ipotesi accusatoria, il contenuto delle telefonate dallo stesso intrattenute con i sodali, in particolare con Carluccio e con T.D.; e quelle intervenute tra Carluccio e P.R., dalle quali si evince il diretto coinvolgimento nella fase organizzativa dell’illecito e l’interessamento per la chiusura dell’accordo e per il reperimento dei finanziatori. Non appare di converso attendibile la versione offerta dal deferito in sede di audizione, laddove si limita a confinare la propria attività alla possibile scommessa da suggerire a soggetti stranieri, suggerimento non effettivamente veicolato. Oltre tutto detta prospettazione viene radicalmente smentita dal tenore delle conversazioni in atti, non ultima quella intervenuta tra il deferito e il Carluccio a gara in corso, che tradisce la piena consapevolezza dell’accordo illecito. Analogo ruolo attivo nella realizzazione dell’accordo è pacificamente rinvenibile dai colloqui svolti da Carluccio e Di Lauro; e tra Di Lauro con Di Nicola e Ciardi, il cui contesto assume peculiare rilievo per la definita conferma alla completa adesione al piano illecito. Del resto lo stesso Ulizio, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, indica Di Lauro quale interlocutore che aveva confermato l’alterazione della gara. Il comportamento illecito di Falconieri Vito viene confermato dai documenti a suffragio del deferimento e dalle conversazioni intercettate, ove emerge la sua colpevolezza votata a determinare l’esito della gara, risultando assorbente anche nel corso delle telefonate tra Carluccio e P.R., nonché dallo scambio di SMS dallo stesso intrattenuto per la organizzazione dell’incontro, con il primo, in prossimità della gara. A tal proposito, gli argomenti difensivi reiterati nelle memorie in atti non vengono affatto condivisi: benché il calciatore fosse infortunato, la sua fattiva compartecipazione ha influito sul risultato della gara, atteso che il coinvolgimento dei propri compagni di squadra nell’alterazione del risultato prescinde dalla effettiva partecipazione al gioco; così come la ulteriore tesi dell’utilizzo del telefono cellulare, da parte di terze persone, nei giorni precedenti alla gara, non appare decisivo a superare il tenore schiacciante delle conversazioni intervenute tra i sodali che vedono nel Falconieri il protagonista diretto dell’accordo illecito, fulcro e al contempo garanzia dell’accordo per l’alterazione del risultato. Le telefonate in atti, specificamente richiamate nel deferimento, in particolare quelle intervenute tra il Ciardi e il Di Lauro (anche a gara in corso) e tra quest’ultimo e il Di Nicola, consentono di affermare senza dubbio la responsabilità di Ciardi Daniele e di Di Nicola Ercole per la violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS: resi partecipi dal Di Lauro dell’esito della gara che si sarebbe disputata, gli stessi hanno infatti omesso di rivolgersi ai competenti organi federali; anzi, le intercettazioni confermano persino che i due, poiché a conoscenza dell’esito della gara, abbiano effettuato scommesse. In argomento societario e ai fini della comminatoria della responsabilità oggettiva, la valutazione conferita dalla Procura Federale evidenzia alcuni elementi di contrasto con gli effettivi ruoli svolti da ogni singolo incolpato all’interno del sodalizio di riferimento. Questo tema impone una stringente analisi. Dalle rispettive responsabilità del Falconieri (tesserato) e del Ciardi (ex art. 1 bis co. 5), discende quella oggettiva della Società Santarcangelo Calcio Srl. Per l’Aurora Pro Patria non si rinvengono in atti, né risultano indicati nel deferimento, elementi di fatto idonei a fondare la sussistenza in capo a Ulizio (e neppure a Carluccio, la cui posizione è stata stralciata) del legame “di fatto” nella misura in cui enunciata dalla Procura Federale nelle rispettive incolpazioni: “socio occulto e dirigente di fatto”, il primo; “socio occulto e direttore di fatto” il secondo. Consegue il proscioglimento del sodalizio. Per L’Aquila Calcio, DI Nicola Ercole all’epoca dei fatti (aprile 2015) non svolgeva il ruolo di responsabile dell’area tecnica (le dimissioni vennero infatti rassegnate nel febbraio 2015), per cui la Società non va sanzionata per aver cessato, in epoca antecedente al fatto in esame, ogni rapporto con l’ex tesserato (cfr. C.U. 19/CFA). Consegue il proscioglimento del sodalizio. Il Tribunale Federale Nazionale delibera pertanto nella maniera che segue: Ulizio Mauro, Di Lauro Fabio e Falconieri Vito sono giudicati responsabili dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme (art. 7 co. 1 e 2 CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7 co. 6 CGS limitatamente alle posizioni Ulizio e Di Lauro); Ciardi Daniele e Di Nicola Ercole sono giudicati responsabili dei fatti ascritti il relazione alle contestate norme ex art. 7 co. 7, e 6 co. 1 CGS; La posizione di Carluccio Massimiliano è oggetto di stralcio; per la posizione di Solazzo Marcello viene emessa pronuncia di non doversi procedere per difetto di giurisdizione di questo Tribunale (cfr. supra); Santarcangelo Calcio Srl è giudicata responsabile oggettivamente dei fatti ascritti in relazione alle contestate norme; L’Aquila Calcio 1927 Srl e Aurora Pro Patria 1919 Srl sono prosciolte. Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.