STENDARDO: “OCCORRE UNO SCUDO NORMATIVO PER LE IMPRESE DEL SETTORE SANITARIO E SPORTIVO”

Uno dei punti della discordia che negli ultimi tempi è stato al centro dei dibattiti giuridici e anche in ambito sportivo, è quello relativo alla responsabilità civile e penale dei medici e delle società.
Si richiede, infatti, a gran voce una immunità dalla responsabilità civile e penale derivante da atti o omissioni per tutto il periodo di emergenza COVID19.
Se le società sportive e di conseguenza i medici hanno assicurato ed eseguito alla lettera il rispetto del protocollo diventerà difficile dimostrare che il contagio del lavoratore ossia del calciatore, sia avvenuto nel centro sportivo, in azienda e non altrove.
Sarà, dunque, ancora più complicato dimostrare l’ eventuale responsabilità civile e penale dei medici e delle Società.
La circolare dell’Inail del 17 maggio 2020 ha rassicurato le imprese in quanto con l’ osservanza adeguata e meticolosa del protocollo sarà arduo imputargli la responsabilità civile e penale per infortunio da COVID-19.
Il contagio da Covid può avvenire non solo sul lavoro ma anche in un negozio, in banca o in un supermercato,
ragion per cui riveste un rischio generico e non specifico.
Diventerà una probatio diabolica, dunque, per il lavoratore dimostrare che il suo contagio sia avvenuto proprio solo sul lavoro o in itinere.
Pertanto sarebbe auspicabile un intervento legislativo che con l’osservanza dei protocolli escluderebbe ogni responsabilità del datore di lavoro.
In America, infatti, sono diversi gli Stati che hanno già adottato leggi che forniscono agli operatori sanitari e agli ospedali “l’immunità dalla responsabilità civile per qualsiasi infortunio o morte che si ritiene siano stati intervenuti a causa di atti o omissioni commessi in buona fede”durante la crisi.
Allo stesso modo, per lo stato di New York, il governatore Andrew Cuomo ha emesso un ordine esecutivo che è stato codificato in Emergency Disaster Treatment Protection ACT(EDTPA).
Questa legge garantisce l’immunità qualificata a ospedali, case di cura, amministratori e operatori sanitari da responsabilità civile e penale derivante da atti e omissioni per la durata dell’emergenza.
In particolare, l’immunità non si applica alla negligenza grave e alla cattiva condotta imprudente. La negligenza grave e’ definita come “indifferenza imprudente verso i diritti degli altri”.
Analoga richiesta di norme che prevedano uno scudo normativo in relazione alla responsabilità per colpa medica degli operatori sanitari è stata richiesta anche nel Regno Unito dalla Medical Defence Union.
In Italia in caso di contagio la responsabilità sarà per aver violato gli obblighi di protezione ex art.2087 del codice civile e aver causato al calciatore contagiato un danno ex articolo 2043 codice civile. E che come tale comporterà un onere della prova a carico del calciatore vittima del contagio. Il calciatore dovrà provare che il datore di lavoro e anche il medico abbiano violato l’applicazione di protocolli del comitato tecnico scientifico e le linee guida Inail e norme di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo numero 81/2008.
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i protocolli ufficiali e alle linee guida e dunque di non essere incorso in alcun reato omissivo ex articolo 41 codice penale per violazione di norme o regolamenti posti a tutela del danneggiato. Dunque, deve comprovare di non aver agito con dolo o colpa grave.
Negli ultimi tempi, anche in Italia, si è avuto un acceso dibattito parlamentare sulla opportunità o meno di inserire uno “scudo penale” in favore dei medici e degli operatori sanitari.
La partita è appena iniziata ma la responsabilità delle Società e quella dei medici,
resta un punto cruciale per la ripresa effettiva del campionato di Serie A.Avv.Guglielmo Stendardo