IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DI ANDREA AGNELLI ORA COSA CAMBIA

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Il ricorso di Andrea Agnelli al TAR contro la squalifica per il caso plusvalenze finisce all’Unione Europea. È quanto deciso dai giudici del TAR del Lazio sul ricorso dell’ex presidente della Juventus, che chiedeva di arrivare a una valutazione circa la compatibilità dell’ordinamento di giustizia sportiva italiana con la normativa UE dopo la sentenza sul caso plusvalenze, per cui era stato sanzionato con due anni di inibizione dal Tribunale FIGC.

«Con la presente ordinanza questo Tribunale solleva questioni pregiudiziali di interpretazione ai sensi dell’art. 267 del Trattato U.E., in relazione alla compatibilità della disciplina nazionale di cui al decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, con il diritto eurounitario», si legge nella sentenza del TAR del Lazio che Calcio e Finanza ha consultato.

Ricorso Agnelli plusvalenze Ue – La richiesta dell’ex presidente della Juventus

In particolare, Andrea Agnelli chiedeva di annullare la sanzione di «inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA» comminatagli dalla giustizia sportiva italiana, chiedendo inoltre anche una «condanna al risarcimento e/o all’indennizzo del danno». Nel dettaglio, Agnelli, dimessosi dalla presidenza del club bianconero «per escludere in radice qualsiasi dubbio di condizionamento nella gestione da parte della società dei procedimenti contenziosi in essere legati al ruolo da lui ricoperto nella Società e che vedevano coinvolto anche il club», lamentava di essere esposto «ad un danno enorme tanto economico e professionale quanto di immagine e reputazione». Il ricorso di Agnelli puntava particolarmente sul tema delle vilolazioni per quanto riguarda l’eccesso di potere e straripamento di potere, oltre che del difetto di motivazione.

«Il ricorrente rileva con ampia motivazione il contrasto della legge nazionale e delle citate deliberazioni del giudice sportivo con i principi e le disposizioni unionali», è la posizione dei legali di Agnelli. «La situazione configurata dalla legge italiana n. 280 del 2003 – di seguito illustrata – secondo Agnelli è in contrasto con l’art. 102 TFUE in quanto il potere disciplinare conferito alla FIGC non è “collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso”. Il dirigente sportivo ricorrente afferma che manca nella legge 280/2003, di conversione del decreto-legge n. 220 del 2003, qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva sia ammessa all’esercizio del potere disciplinare, laddove esso abbia l’effetto di limitare la concorrenza ai sensi dell’art. 102 TFUE». Inoltre, il «ricorrente afferma che il potere di cui si trova investita la giustizia sportiva, e quindi anche la FIGC, è un potere di fatto privo di alcuna limitazione quanto al suo oggetto e ai suoi criteri di applicazione».

In conclusione, Andrea Agnelli «afferma che gli sono state contestate condotte poste in essere in asserita violazione di regole puramente contabili e di bilancio, senza che venga in rilievo alcuna inerenza con l’attività sportiva. Le decisioni dei giudici sportivi sono secondo il dirigente sostanzialmente illegittime. La decisione di irrogare la sanzione disciplinare, in relazione a pretese violazioni di natura puramente contabile o di bilancio – assunta dalla Corte d’Appello FIGC e confermata dal Collegio di Garanzia del CONI, con le decisioni qui impugnate – è secondo il ricorrente una decisione estranea all’attività sportiva, che il giudice sportivo non aveva il potere di assumere. Pertanto va affermato il potere del giudice amministrativo di annullamento della sanzione disciplinare irrogata in quanto illegittima».

Ricorso Agnelli plusvalenze Ue – Il perché della questione pregiudiziale

Andrea Agnelli aveva chiesto quindi «di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto:

  • la sanzione irrogatagli dal giudice sportivo italiano – inibizione per 24 mesi da attività in ambito Federazione italiana gioco calcio – FIGC – è estranea all’ordinamento sportivo ed ai poteri che la legge riconosce agli organi della giustizia sportiva italiana;
  • le violazioni contestate, come assunte dalla decisione della Corte FIGC e confermate dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, hanno natura puramente contabile o di bilancio;
  • la sanzione inibitoria si pone in contrasto con le libertà fondate sui Trattati, con la libera concorrenza, con le libertà di circolazione e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia;
  • la sanzione è estranea totalmente all’ordinamento sportivo ed alle regole cui può essere assoggettato un manager dirigente apicale di una società sportiva di livello internazionale;
  • la sanzione si fonda sulla presunta violazione di clausole generali dell’ordinamento sportivo, “il cui contenuto è suscettibile di essere stabilito caso per caso tramite le regole morali e di costume generalmente accettate”;
  • il rimedio del giudice amministrativo italiano non può essere limitato alla tutela risarcitoria per equivalente, pena la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale;
  • pertanto il giudice amministrativo italiano deve avere il potere di annullare e sospendere la sanzione disciplinare irrogata dal giudice sportivo che si riveli illegittima».

Da qui, nonostante la difesa di FIGC e Coni, i giudici del TAR del Lazio hanno deciso di rimettere alla Corte di Giustizia della Unione Europea «plurimi quesiti relativi all’interpretazione della normativa e dei principi euro-unitari».

«Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – conclude il TAR -, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe descritto, così decide:

  • rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali d’interpretazione;
  • sospende il presente giudizio nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia;
  • riserva alla sentenza definitiva ogni ulteriore pronuncia, in rito ed in merito e in ordine alle spese di lite».

Ricorso Agnelli, le tre domande alla Corte UE che possono stravolgere la giustizia sportiva italiana

Si tratta della prima volta in cui una tematica legata alla giustizia sportiva italiana finisce davanti alla Corte di Giustizia UE: tutto nasce dal ricorso dell’ex presidente della Juventus.

Ricorso Agnelli, i tre quesiti del TAR alla Corte di Giustizia UE

Quali sono questi tre quesiti?

  1. se il diritto dell’Unione vada interpretati nel senso che ostano a che il diritto interno di uno Stato Membro, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l’esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo;
  2. se il diritto dell’Unione deve essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che una normativa nazionale che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell’attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell’ordinamento federale (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità;
  3. se il diritto dell’Unione vada interpretati nel senso che ostano a che la normativa nazionale consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale.

Ricorso Agnelli, i temi sul tavolo della Corte UE

In particolare, per quanto riguarda il primo quesito, il TAR del Lazio sottolinea: «Col primo quesito pregiudiziale si intende chiedere se il diritto interno e l’ordinamento sportivo italiano siano compatibili col principio di effettività della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive ricadenti nel diritto unionale. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene chiesto al Tribunale di assumere una pronuncia caducatoria dei provvedimenti impugnati».

«In relazione al primo motivo di ricorso la ricostruzione del quadro giuridico e fattuale consentirebbe una decisione caducatoria di annullamento della sanzione interdittiva irrogata dal giudice sportivo italiano, a prescindere dai limiti attualmente imposti al riguardo dall’ordinamento, mentre sulla base del diritto vivente i descritti limiti lo impediscono. Secondo il decreto-legge n. 220/ 2003, convertito nella legge 280/2003, come interpretato nel diritto vivente nazionale, l’autorità giudiziaria nazionale (T.A.R. e Consiglio di Stato) non può annullare o sospendere i provvedimenti sanzionatori amministrativi emanati dalla giustizia sportiva. Il quadro normativo e giurisprudenziale attualmente in vigore nell’ordinamento italiano sembra in contrasto con il diritto del ricorrente a un ricorso e ad un processo effettivo».

Col secondo quesito invece Agnelli chiede «se la normativa nazionale in materia di sanzioni disciplinari sportive sia compatibile con il principio di legalità della sanzione alla luce del diritto unionale e della giurisprudenza della Corte». 

Infine, col terzo quesito viene chiesto «se sia compatibile il diritto interno in materia sportiva con le libertà fondamentali dell’individuo di circolazione e di concorrenza riconosciute dai Trattati. Il quesito pregiudiziale riguarda la coerenza dell’ordinamento sportivo italiano e della legge italiana con le libertà fondamentali dell’individuo garantite dai Trattati nel mercato interno, a fronte delle sanzioni irrogate dai giudici sportivi italiani quali soggetti dello sport nazionale».

«Secondo la Corte di Giustizia le decisioni assunte dalle associazioni di diritto privato organizzatrici delle competizioni calcistiche quali la FIGC possono essere qualificate quali “decisioni di associazioni di imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE e quindi sono soggette alle previsioni di tale disposizione. Invero, il potere disciplinare conferito alla FIGC non sembra essere “collocato in un quadro di criteri sostanziali che sia trasparente, determinato e preciso”. Manca infatti nella legge 280 del 2003 qualsiasi riferimento ai criteri sostanziali sulla base dei quali la giustizia sportiva sia ammessa all’esercizio del potere disciplinare», conclude il TAR del Lazio.

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