UFFICIALE IL POTENZA VINCE IL RICORSO CONTRO IL MOLFETTA E AFFRONTERA’ IL GRAVINA NEL SECONDO TURNO DI COPPA ITALIA

Il Potenza ha vinto il ricorso contro lo Sporting Fulgor Molfetta e adesso i lucani affronteranno il Gravina nel secondo turno della coppa Italia di serie D. Il Molfetta aveva schierato in campo il calciatore Rizzi che non poteva prendere parte al match disputatosi al “Viviani”. Di seguito le decisioni del giudice sportivo:

“GIUSTIZIA SPORTIVA: Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri ed e il responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 7 settembre 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: GIUDICE SPORTIVO COPPA ITALIA SERIE D GARE DEL 20/08/2017 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SSD ARL POTENZ A CALCIO – ASD SPORTING FULGOR : Il Giudice Sportivo, – esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal la SSD ARL POTENZA CALCIO con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Rizzi Antonio tesserato per la ASD SPORTING FULGOR; – rilevato che il calciatore summenzionato, nel corso della stagione 2016/17, risultava tesserato per la società Fides Scalera e che a seguito della gara di Coppa Italia Eccellenza – Promozione, Fides Scalera – Rotonda Calcio del 16 novembre 2016, gli veniva comminata la squalifica per una gara effettiva per “recidività in ammonizione”, di cui al C.U. n. 4 7 del 18/11/2016, emesso dal Comitato Regionale Basilicata ; – rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel la medesima Coppa Italia Eccellenza – Promozione 2016/2017, poiché la Fides Scalera non si presentava in campo nella prevista gara di ritorno, non consentendo ai propri calciatori squalificati di scontare le sanzioni disciplinare in esecuzione e rinunciando a guadagnare l’accesso alle fasi successive del torneo; – rilevato che il calciatore Rizzi Antonio, attualmente tesserato per la ASD SPORTING FULGOR, doveva scontare la squalifica in una gara della Coppa Italia Dilettanti 2017/2018 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ASD SPORTING FULGOR la punizione sportiva del la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.